FCO: si trovano accordi con Italia e Spagna

L’entrata in vigore della legge sulla salute animale il 21 aprile 2021 pone fine agli accordi bilaterali che dal 2015 regolano il commercio di animali con l’Italia e la Spagna. Ma accordi firmati a fine marzo 2021 con questi due paesi consentire il ricorso a misure derogatorie, informa GDS France in una nota del 30 marzo 2021.

Buone notizie, Condizioni italiane sono identici a quelli esistenti dal 2015, ad eccezione del periodo post vaccinazione per gli animali oltre i 90 giorni che viene ridotto da 10 giorni a 7 giorni.

Infatti, i termini (durata illimitata) che consentono di inviare animali in Italia a partire dal 21 aprile 2021 sono i seguenti:

– vaccinazione contro i sierotipi 4 E 8 per almeno 60 giorni

– vaccinazione efficace (instaurazione dell’immunità) + PCR negativa

– termini dispregiativi

per bovini e ovini di età inferiore a 90 giorni:

  • animali da madri vaccinate
  • animali disinfettati per 14 giorni seguiti da un test PCR negativo

per bovini e ovini di età superiore a 90 giorni: animali vaccinati contro il sierotipo 8 per 7 giorni dopo la seconda iniezione.

Per la Spagna, parte delle condizioni derogatorie esistenti dal 2015 stanno cambiando, spiega GDS France. “Non è più necessario vaccinare l’intera mandria per poter inviare animali giovani da madri o animali vaccinati 10 giorni dopo la vaccinazione primaria. D’altronde dal 1 settembre 2021 non sarà più possibile inviare animali di età superiore a 70 giorni con PCR negativa “.

Per riassumere, i termini e le condizioni per l’invio di animali in Spagna dal 21 aprile 2021 sono i seguenti:

– vaccinazione contro i sierotipi 4 E 8 per almeno 60 giorni

– vaccinazione efficace (instaurazione dell’immunità) + PCR negativa

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– termini dispregiativi:
per bovini, ovini di età inferiore a 70 giorni:

  • animali da madri vaccinate
  • animali disinfettati per 14 giorni seguiti da un test PCR negativo

per bovini, ovini oltre 70 giorni:

  • animali vaccinati BTV 8 E 4 per più di 10 giorni dopo la seconda iniezione.
  • esenzione temporanea del 21 aprile o 31 agosto 2021 : Animali disinfettati per 14 giorni seguiti da un test PCR negativo

GDS France specifica che questa nota è redatta sulla base delle informazioni ufficiali ricevute il 24 marzo 2021 dalla DGAL e ricorda che ciò non riguarda i movimenti intra-francesi, né i movimenti verso Paesi Terzi.

È redatto sulla base dell’analisi normativa svolta congiuntamente da Races de France, La Coopération Agricole e GDS France nell’ambito del gruppo tecnico delle organizzazioni agricole professionali sulla legge sulla salute degli animali.

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