Requisiti Minimi 2025 e obblighi FER: tutte le novità operative per i progettisti dal 3 giugno 2026

Requisiti Minimi 2025 e obblighi FER: tutte le novità operative per i progettisti dal 3 giugno 2026

Nuove regole energetiche per edilizia e impianti: il quadro normativo cambia volto

Tra giugno e agosto 2026 entra in vigore uno dei più rilevanti aggiornamenti normativi degli ultimi anni per il settore edilizio italiano. Tecnici progettisti, termotecnici, certificatori energetici e imprese dovranno confrontarsi con nuove metodologie di calcolo, obblighi sulle fonti rinnovabili, verifiche più stringenti sull’involucro edilizio e prescrizioni dedicate alla mobilità elettrica.

Il quadro normativo si articola su tre livelli distinti: il nuovo Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025, il recepimento della direttiva RED III tramite il D.Lgs. 5/2026 e, sullo sfondo, la futura applicazione della direttiva europea “Case Green” EPBD 2024/1275. Scadenze diverse, finalità differenti e impatti operativi che non devono essere confusi.

Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa entra in vigore dal 3 giugno 2026

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 ottobre 2025 aggiorna profondamente il DM 26 giugno 2015. Dopo il periodo transitorio di 180 giorni, le nuove disposizioni diventano pienamente applicabili dal 3 giugno 2026.

Le modifiche riguardano:

  • metodologie di calcolo energetico;
  • requisiti dell’involucro edilizio;
  • impianti termici;
  • sicurezza antincendio;
  • predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • verifiche della relazione tecnica ex Legge 10.

Il decreto introduce inoltre un allineamento più stretto con le norme UNI aggiornate e con le esigenze della transizione energetica europea.

Le nuove definizioni operative per i progettisti

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’aggiornamento delle definizioni tecniche.

Tra le novità operative spicca la definizione di “parcheggio adiacente all’edificio”, fondamentale per applicare correttamente le prescrizioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica.

Viene inoltre ridefinito il concetto di “ponte termico”, ora direttamente collegato alla norma UNI EN ISO 10211. Questo comporta verifiche più precise nella progettazione dell’involucro e nella valutazione delle dispersioni energetiche.

Anche la terminologia relativa all’involucro edilizio viene aggiornata, con una maggiore attenzione agli aspetti prestazionali e termo-igrometrici.

UNI/TS 11300-5 e 11300-6: cambiano i calcoli energetici

Dal 3 giugno entrano ufficialmente nel quadro cogente le norme UNI/TS 11300-5 e UNI/TS 11300-6.

Le nuove norme disciplinano:

  • il calcolo dell’energia primaria;
  • la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • i consumi energetici legati ad ascensori, scale mobili e sistemi di trasporto interno.

Si completa così il sistema di calcolo della famiglia UNI/TS 11300, con effetti immediati sui software di simulazione energetica e sulla documentazione tecnica.

Per molti studi professionali italiani sarà necessario aggiornare procedure, archivi e modelli di verifica già utilizzati nei progetti edilizi.

Verifiche più severe su involucro, muffe e ponti termici

Il nuovo Allegato 1 rafforza sensibilmente i controlli sull’involucro edilizio.

Per le strutture opache verso l’esterno diventano obbligatorie:

  • le verifiche di assenza di muffe;
  • il controllo delle condensazioni interstiziali;
  • la valutazione dei ponti termici;
  • il rispetto delle trasmittanze limite.

Grande attenzione viene dedicata anche al comfort estivo, tema particolarmente sensibile nelle città italiane caratterizzate da ondate di calore sempre più frequenti.

Cool roof e riflettanza solare: obblighi contro il surriscaldamento

Tra le principali novità compare la verifica costi-benefici per l’utilizzo di materiali ad alta riflettanza solare nelle coperture.

I valori minimi previsti sono:

  • 0,65 per le coperture piane;
  • 0,30 per le coperture inclinate.

In alternativa potranno essere adottate soluzioni di climatizzazione passiva.

L’obiettivo è ridurre il fabbisogno energetico estivo degli edifici, soprattutto nelle aree urbane ad alta densità e nei territori del Centro-Sud Italia maggiormente esposti al surriscaldamento.

Sicurezza antincendio e verifiche sismiche integrate

Il decreto introduce un collegamento più esplicito tra efficienza energetica e sicurezza strutturale.

Per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti diventa obbligatoria la “Valutazione di sicurezza” prevista dalle NTC 2018.

Parallelamente, gli interventi sull’involucro dovranno rispettare anche le pertinenti prescrizioni di prevenzione incendi.

Si rafforza quindi l’approccio integrato tra progettazione energetica, sicurezza strutturale e protezione antincendio.

Ricarica dei veicoli elettrici: obblighi per edifici residenziali e commerciali

Un intero capitolo del nuovo Allegato 1 è dedicato alle infrastrutture di ricarica elettrica.

Le prescrizioni riguardano:

  • nuove costruzioni;
  • ristrutturazioni importanti;
  • edifici esistenti con posti auto.

Per il residenziale viene richiesta la predisposizione delle canalizzazioni, mentre per il non residenziale cambiano gli obblighi in base alla tipologia di parcheggio.

I punti di ricarica vengono distinti tra:

  • Tipologia A: potenza minima 7,4 kW;
  • Tipologia B: ricarica rapida in corrente continua da almeno 50 kW.

Il decreto prevede inoltre funzionalità smart charging V1G e, ove possibile, sistemi V2G per la restituzione di energia alla rete.

Relazione Legge 10: impatto immediato dal 3 giugno

L’effetto più concreto per i professionisti riguarda la relazione tecnica ex Legge 10.

Dal 3 giugno 2026 tutte le verifiche energetiche dovranno essere sviluppate secondo:

  • le nuove UNI/TS 11300;
  • il nuovo Allegato 1;
  • i nuovi criteri su involucro e impianti.

Cambiano quindi:

  • le modalità di classificazione degli interventi;
  • i controlli sulle dispersioni;
  • le verifiche impiantistiche;
  • i parametri relativi agli edifici esistenti.

APE e direttiva Case Green: nessun cambio automatico

Più complessa la situazione relativa all’Attestato di Prestazione Energetica.

La direttiva europea EPBD 2024/1275, nota come “Case Green”, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 29 maggio 2026. Tuttavia, questo non comporta un’immediata modifica automatica dell’APE italiano.

Il sistema nazionale dipende infatti da:

  • Linee guida APE;
  • software certificati;
  • piattaforme regionali;
  • SIAPE;
  • coordinamento normativo nazionale.

Fino a nuove disposizioni operative, continuerà quindi a valere il quadro previsto dal D.Lgs. 192/2005.

RED III: nuovi obblighi FER dal 3 agosto 2026

Dal 3 agosto 2026 entreranno invece in vigore i nuovi obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili previsti dal D.Lgs. 5/2026 di recepimento della RED III.

Le nuove quote minime per edifici privati saranno:

  • 60% per nuove costruzioni;
  • 40% per ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • 15% per ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Per gli edifici pubblici le percentuali saranno ancora più elevate.

A questi obblighi si aggiunge il dimensionamento minimo degli impianti fotovoltaici, calcolato in funzione della superficie dell’edificio.

Un aspetto cruciale riguarda le conseguenze amministrative: il mancato rispetto degli obblighi FER comporterà il diniego del titolo edilizio.

Cosa devono fare ora progettisti e tecnici

Per professionisti e studi tecnici il 2026 rappresenta un passaggio decisivo.

Nel breve periodo sarà necessario:

  • aggiornare i software di calcolo energetico;
  • adeguare la modulistica Legge 10;
  • rivedere le verifiche su involucro e ponti termici;
  • integrare le prescrizioni sulla ricarica elettrica;
  • predisporre correttamente il dimensionamento FER.

Resta invece aperta la questione delle pratiche edilizie avviate prima del 3 giugno 2026 ma completate successivamente. Il decreto non contiene infatti una disciplina transitoria dettagliata, lasciando spazio a possibili chiarimenti futuri da parte delle amministrazioni competenti.

In un mercato edilizio sempre più orientato alla decarbonizzazione e all’efficienza energetica, il nuovo quadro normativo segna comunque un passo importante verso una maggiore integrazione tra sostenibilità, sicurezza e innovazione tecnologica nel patrimonio immobiliare italiano.

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