Applicazione decreto riscaldamento: le norme in vigore questo inverno 2022-2023 in Italia

Applicazione decreto riscaldamento: le norme in vigore questo inverno 2022-2023 in Italia

Ad ottobre entra in vigore il nuovo decreto Riscaldamento, che annuncia un inverno 2022-2023 di restrizioni. Dettagli delle regole per l’accensione del riscaldamento, in base alle città e alla loro zona climatica.

Anche se le temperature non lo mostrano ancora, l’inverno si avvicina e in Italia cambiano le regole per il riscaldamento. Tra tutti i decreti firmati a cascata dal governo italiano per fronteggiare la crisi energetica, c’è il “decreto riscaldamento”, firmato venerdì scorso dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani.
Per evitare il rischio di razionamento durante il periodo invernale, l’Italia ha previsto di limitare il riscaldamento accorciando il periodo di 15 giorni durante la stagione e riducendo di un’ora al giorno il tempo di funzionamento. Anche la temperatura sarà ridotta di un grado.

In altre parole, l’accensione dei riscaldatori sarà posticipata di 8 giorni e la chiusura anticipata di 7 giorni. Tuttavia, la flessibilità è concessa alle città. I Comuni potranno adeguare le norme in caso di situazione climatica particolarmente grave
Per quanto riguarda la temperatura, dovrà passare dai 18 ai 17 gradi per le attività industriali e

Decreto riscaldamento: un’applicazione secondo le zone climatiche delle città

L’Italia è divisa in cinque zone climatiche, in base alle temperature medie di ogni città.

  • Zona A (Lampedusa, Porto Empedocle): il riscaldamento sarà attivo solo 5 ore al giorno dall’8 dicembre al 7 marzo.
  • Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani): Il riscaldamento sarà attivo 7 ore al giorno dall’8 dicembre al 23 marzo.
  • Zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia): il riscaldamento sarà attivo 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo
  • Zona D (Firenze, Foggia, Roma e Lazio, Ancona, gran parte della Toscana, Umbria e Campania): il riscaldamento sarà attivo 11 ore al giorno dall’8 novembre al 7 aprile.
  • Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, L’Aquila e Basilicata): il riscaldamento sarà attivo 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile.
  • Zona F (Belluno, Cuneo e paesi delle Alpi: nessun vincolo di riscaldamento.
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Tuttavia, alcuni luoghi restano esclusi dalle restrizioni. Questo vale in particolare per centri medici e ospedalieri, case di riposo, asili nido, asili nido e piscine, ma anche centri benessere (Spa, ecc.) o anche edifici principalmente alimentati da energie rinnovabili.

Il piano di riduzione dei consumi di gas naturale previsto dal Ministero della Transizione Ecologica dovrebbe far risparmiare 2,7 miliardi di m³ di gas secondo le stime.

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