Tutela dei segreti commerciali in Italia

Tutela dei segreti commerciali in Italia

Se la conoscenza è un bene essenziale per la competitività, con il decreto legislativo (n. 63/2018) di recepimento della Direttiva UE (2016/943), il legislatore italiano è intervenuto nella disciplina dei segreti commerciali che oggi beneficiano di una tutela aggiuntiva.

L’Italia, il cui tessuto economico comprende molte imprese industriali di fascia alta, era già leader nella tutela dei segreti commerciali d’avanguardia. Il nuovo decreto legislativo aggiunge ulteriori tutele ai segreti aziendali.

Se i giudici hanno applicato le regole generali sulla concorrenza sleale prima dell’adozione della legge sulla proprietà industriale nel 2005, i segreti commerciali hanno trovato uno status autonomo come diritti di proprietà industriale che beneficiano di specifiche misure di tutela.

Se è vero che il giorno successivo all’adozione delle linee guida in materia si temeva un passo indietro rispetto alle norme già esistenti e all’evoluzione giurisprudenziale che le circondava, nuovi elementi sembravano rafforzare la protezione dei segreti commerciali.

Quali informazioni potrebbero essere protette?

Le informazioni aziendali e il know-how tecnico, industriale e commerciale che sono confidenziali (cioè non generalmente noti o prontamente disponibili agli esperti del settore) sono considerati segreti commerciali e che, come tali, hanno valore commerciale, a condizione che siano soggetti a ragionevoli tutele su da parte del loro legittimo proprietario.

Al fine di ottemperare al Dizionario Guida, la precedente denominazione “informazioni commerciali” è stata sostituita da “segreto commerciale” (anche se non è stata apportata alcuna modifica alla definizione dell’oggetto di tutela), che, secondo alcuni autori, l’ha possibile estendere l’applicazione di queste regole non solo alle aziende ma a qualsiasi persona Sviluppare know-how che può essere utilizzato in attività commerciali o industriali.

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Per poter beneficiare della tutela della legge, è chiaro che il titolare deve prevedere misure per proteggere i segreti dal punto di vista tecnico e organizzativo (come protocolli interni e sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni) e da un punto contrattuale di vista (offrendo maggiori obblighi di riservatezza nei confronti di dipendenti, collaboratori e partner commerciali).

Espansione degli atti punibili dalla legge

I segreti commerciali continuano a essere protetti dall’acquisizione, dall’uso e dalla divulgazione impropri. Ma con il cambio di direttiva, non solo i comportamenti fraudolenti vengono puniti, ma ora vengono puniti anche i colpevoli. Infatti, qualsiasi persona responsabile, durante l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di segreti aziendali, sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali informazioni sono state ottenute, direttamente o indirettamente, da una terza parte illegalmente.
Inoltre, l’odierna violazione del segreto commerciale contamina qualsiasi produzione o commercializzazione di prodotti prodotti o offerti in vendita a partire da informazioni che l’autore sa (o avrebbe dovuto sapere) essere state ottenute o utilizzate illegalmente.

In contrasto con il testo francese (Legge n. 2018-670) che prevede esplicitamente, fedele alla Direttiva, deroghe alla tutela della riservatezza aziendale (come la segnalazione di condotte illecite) nonché casi di detenzione legittima (scoperta, creazione autonoma e “reverse engineering”), il legislatore italiano non ha disciplinato. Sono questi gli scenari che, in ogni caso, fanno parte della giurisprudenza.

Tutela nei procedimenti giudiziari e nuove misure in caso di violazione dei segreti commerciali

I principi che i giudici hanno già applicato nella pratica sono stati ora codificati. Si riconosce, infatti, che i giudici hanno il potere di imporre obblighi di riservatezza alle persone che interferiscono nel procedimento nonché di limitare il diritto di accesso agli atti e di partecipazione alle discussioni.
Inoltre, in luogo delle misure correttive e sanzionatorie già contemplate (quali il divieto di vendita o distruzione dei prodotti oggetto della contraffazione), su richiesta dell’autore della violazione, il giudice, nei termini (tra cui il fatto che il autore non era a conoscenza che i segreti fossero stati ottenuti illecitamente), può ordinare il pagamento di un equo compenso.
Parimenti, in via cautelare, e sempre su richiesta dell’autore della violazione, il giudice può autorizzare quest’ultimo a continuare ad utilizzare i segreti previo deposito cauzionale.
A differenza della Francia, non ci sono sanzioni per ritardi o azioni arbitrarie.

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protezione penale

Sebbene la legge francese non abbia introdotto un elemento penale, il legislatore italiano ha indicato che l’applicazione ai segreti commerciali è limitata ai reati di omesso svolgimento di procedimenti giudiziari fraudolenti e di divulgazione di segreti scientifici o commerciali (quest’ultimo è punito con la reclusione fino a a due anni, maggiorato in caso di utilizzo di mezzi di Computer).

In collaborazione con Nicola Lattanzi, Avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Pirola Pennuto Zei & Associati

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