Sostenibilità: la vigilanza delle aziende nella loro catena del valore

Sostenibilità: la vigilanza delle aziende nella loro catena del valore

dovere “diligenza dovuta” La filiera aziendale è uno dei pilastri della strategia europea di spostamento delle imprese verso un modello economico più sostenibile. Aggiornamento sullo stato delle normative europee e di alcuni paesi partner strategici dell’Italia.

Il 23 febbraio la Commissione Europea ha presentato la sua proposta di direttiva sul dovere di vigilanza delle imprese in relazione alla sostenibilità, nell’ambito della sua rinnovata strategia in materia di finanza sostenibile.
Questa proposta si ispira in particolare alla legislazione francese adottata nel marzo 2017 (la “legge di vigilanza”) applicabile ai gruppi francesi con più di 10.000 dipendenti nel mondo o 5.000 in Francia, nonché alla legge tedesca adottata nel luglio 2021, la cui entrata in vigore dal 1 gennaio 2023 (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) per le aziende che superano anche determinati limiti dimensionali.

La proposta di direttiva, come le leggi francese e tedesca, mira a promuovere comportamenti sostenibili e responsabili da parte delle aziende lungo la loro catena del valore attraverso la sua applicazione extraterritoriale.

Dall’equo compenso all’ambiente

Più in particolare, la bozza di direttiva introduce un dovere di vigilanza per le imprese europee ed extraeuropee, che dovranno prevenire, limitare o mitigare l’impatto negativo delle loro attività in relazione ai diritti umani (lavoro minorile, sfruttamento lavorativo, equo compenso , ecc.) e dell’ambiente (inquinamento, perdita di biodiversità, ecc.).
La direttiva definisce “diritti umani negativi e impatti ambientali” le violazioni di diritti o divieti sanciti dalle convenzioni internazionali incluse nella proposta.

Campo di applicazione

Il progetto prevede l’applicazione sia per le imprese ubicate nel territorio dell’Unione Europea, sia oltre i limiti territoriali, per quelle la cui sede è ubicata fuori dall’Unione Europea ma che vi sono attive, secondo i seguenti criteri:

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a) Società con sede legale nel territorio dell’Unione Europea:
– Con una forza lavoro di oltre 500 dipendenti e un fatturato globale di oltre 150 milioni di euro;
Con una forza lavoro di oltre 250 dipendenti e un fatturato globale di oltre 40 milioni di euro, a condizione che almeno il 50% di questo fatturato sia realizzato in uno o più “settori ad alta resistenza”. Impact”, ovvero i settori tessile, agroalimentare e minerario;

b) Società di paesi terzi operanti nell’Unione Europea il cui fatturato nell’Unione Europea superi le soglie previste per le società europee.
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, comprese le microimprese, esse restano formalmente escluse dagli obblighi della proposta di direttiva, a causa degli elevati costi che dovrebbero sostenere se vi fossero direttamente soggette. Tuttavia, i rapporti commerciali che spesso intrattengono con le imprese soggette alla Direttiva comporteranno comunque costi significativi anche per le PMI inserite nella catena del valore delle imprese soggette all’obbligo di due diligence e che devono quindi rispettare i criteri minimi di sostenibilità esposto nella guida.
Infatti, il dovere di vigilanza delle grandi aziende a cui sono soggette deve essere svolto, non solo dalle società interessate nei confronti delle loro controllate in tutto il mondo, ma anche nei confronti dei fornitori di prodotti e servizi. Parte della catena del valore con cui esiste un rapporto commerciale consolidato.

Obblighi di due diligence aziendale

Al fine di ottemperare al dovere di diligenza previsto dalla proposta di direttiva, le imprese saranno tenute a:
a) incorporare il dovere di vigilanza nelle proprie politiche e aggiornarlo annualmente;
(b) identificare i diritti umani negativi effettivi o potenziali e gli impatti ambientali delle loro attività;
c) prevenire o mitigare possibili effetti;
d) Fermare o ridurre al minimo gli effetti effettivi.
e) stabilire e mantenere procedure per la segnalazione delle violazioni;
f) Fornire rapporti pubblici sull’osservanza del dovere di vigilanza.

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Inoltre, le grandi imprese, siano esse con sede nell’Unione Europea o in paesi terzi, devono adottare un piano per garantire che il proprio modello di business e la propria strategia di produzione e marketing siano in linea con i requisiti della transizione verso un’economia sostenibile e con gli obiettivi fissati nell’ambito dell’accordo di Parigi.

Obblighi dei membri del consiglio di amministrazione

Pertanto, la guida proposta stabilisce che anche gli amministratori delle società sono tenuti a rispettare un dovere di diligenza quando prendono decisioni, a medio e lungo termine.

Il potere del controllo e delle sanzioni

Al fine di rafforzare la portata vincolante degli obblighi di dovuta diligenza, ciascuno Stato membro designerà le autorità amministrative incaricate di controllare il rispetto di tali obblighi e di sanzionare le imprese in caso di violazione. Le sanzioni saranno determinate da ciascuno Stato membro.

A livello europeo, la Commissione istituirà una rete europea di autorità di vigilanza, che sarà composta da rappresentanti degli organismi nazionali al fine di assicurare e promuovere la cooperazione, il coordinamento e l’armonizzazione delle pratiche regolamentari (indagini, sanzioni e controllo) dell’autorità di vigilanza in quanto nonché lo scambio di informazioni tra di loro.

Inoltre, il legislatore europeo ha istituito un sistema di responsabilità d’impresa in caso di violazione del dovere di diligenza che abbia un “impatto negativo” cagionando un danno.

Perché questa bozza di direttiva entri in vigore, è necessario attendere l’approvazione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea e il trasferimento della direttiva da parte degli Stati membri, che avrà due anni dalla sua entrata in vigore.

Tuttavia, va segnalato che i fornitori o le imprese subappaltatrici italiane, in particolare – ma non solo – del settore tessile, calzaturiero e pelletteria, e i maggiori gruppi francesi della moda e del lusso, sono già interessati all’argomento, in quanto inclusi nella catena del valore di questi gruppi soggetti a Legge già per la vigilanza, così come un grandissimo numero di aziende italiane del settore manifatturiero sarà interessato dall’entrata in vigore della legge tedesca LkSG, senza attendere che la direttiva sia convertito in legge italiana.

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In collaborazione con Martina Lucchetti, Pirola Pennuto Zei e Associati

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